Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: costo della manodopera

In sede valutazione anomalia offerta ex art.97 c.3 D.Lgs.50/16 per servizio logistica e facchinaggio, un concorrente ha giustificato il basso prezzo offerto con l'applicazione del CCNL SAFI-2013 utilizzato per determinare il costo orario del lavoro.
Tale costo risulta notevolmente inferiore rispetto a quello elaborato dal MLPS per comparto terziario, distribuzione servizi:
Costo Orario Ditta Costo MLPS Scostamento
IV Livello 10,13 18,32 -45%
IV Livello Sost. 12,08 18,32 -34%
V Livello 9,53 17,19 -45%
Considerato che le tariffe del MLPS pur non essendo obbligatorie devono comunque essere prese a riferimento, si chiede di valutare se il CCNL SAFI possa considerarsi "contratto leader" maggiormente rappresentativo nel settore e zona in cui si eseguono le prestazioni richieste, ex art.30 c.4 D.Lgs.50/16 come indicato dal MLPS con nota prot.144775 del 26/07/16.
Si chiede quindi di fornire un parere in merito a tale questione visti gli scostamenti rilevati ex art.97 c.5 lett.d) D.Lgs.50/16 fra il costo orario offerto dalla Ditta e i minimi salariali retributivi elaborati dal MLPS per comparto terziario,distribuzione e servizi

Con la presente si richiede se i costi della manodopera di cui all'art. 95, c. 10 debbano intendersi come comprensivi delle remunerazioni a vario titolo percepite da lavoratori autonomi ovvero da soci - lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto. In caso affermativo, si richiede altresì di conoscere quale parametro debba essere impiegato ai fini della valutazione della congruità di detti costi.

L’art. 30, c. 4, D.Lgs. 50/2016 stabilisce che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Se in corso di esecuzione la stazione appaltante viene a conoscenza (in quanto segnalato dalla cassa edile competente per territorio) che il CCNL applicato dall'impresa mandante del RTI aggiudicatario non è quello EDILE (che rappresenta l'oggetto dell'affidamento), cosa è tenuta a fare?
grazie

Con la presente si richiede il parere di codesta Amministrazione in ordine alla compatibilità della disciplina dei servizi di natura intellettuale con quella dei servizi ad alta intensità di manodopera.
In particolare, si richiede se trovi applicazione ai servizi di natura intellettuale, la disciplina dell’art. 23, c. 16, quinto periodo del Codice, secondo cui “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma”, nonché dell’art. 105, c. 1, secondo cui “[…]. A pena di nullità, […] non può essere affidata a terzi […] la prevalente esecuzione […] dei contratti ad alta intensità di manodopera.”

Costi della manodopera e base d'asta
QUESITO del 11/07/2023

Gentili, si chiede se ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 c. 14 del D.Lgs 36/2023 "Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale" l'importo soggetto a ribasso da indicare nei documenti di gara vada indicato al netto dei costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante. Si ringrazia per la collaborazione.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023, che testualmente riporta la seguente dicitura: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione sindacale ”, si pongono i seguenti quesiti:
1) se l'offerta economica, ai fini della sua valutazione e della graduatoria di gara, debba essere costituita solamente dal ribasso operato sull'importo al netto del costo della manodopera (importo quest'ultimo che si legge deve essere scorporato dall'importo a base d'asta, e che per ciò si presuppone in linea teorica non assoggettato al ribasso);
2) se il costo della manodopera, laddove invece ribassato, ovvero indicato dall'operatore economico in misura inferiore all'importo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara, in virtù di una più efficiente organizzazione sindacale, debba considerarsi un importo che si aggiunge all'importo dell'offerta economica come sopra considerata ed oggetto solo di valutazione ai fini della congruità dell'offerta medesima.

VALUTAZIONE COSTI MANODOPERA
QUESITO del 20/07/2023

Il D.Lgs. 50/2016, all’art. 95 comma 10 prevedeva: Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).Quindi in sede di affidamento il RUP effettuava le relative valutazioni per poter approvare l’aggiudicazione.
Il Nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023), all’art. 41 comma 14 prevede:
Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Sempre il nuovo Codice, all’art. 108 comma 9 prevede:
Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
In sede di gara un concorrente – essendo i costi della manodopera già fissati – per rispettare l’art. 108 comma 9 indica i costi della manodopera, scrivendo o lo stesso importo messo in gara oppure un valore che si discosta un poco.Che tipo di valutazione dovrebbe fare il RUP?
Consideriamo anche l’art. 110 comma 5, che prevede (valutazione anomalia):
La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) ……………;
b) ……………;
c) ……………;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.
Ci si chiede quindi come deve comportarsi il RUP. Grazie

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e all’art. 108 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, che, pur statuendo in modo chiaro l’incomprimibilità dei costi di manodopera da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara volte all’affidamento di lavori, servizi (ad eccezione di quelli di natura intellettuale) e forniture (ad accezione di quelle senza posa in opera), non chiariscono in modo altrettanto univoco la determinazione del corrispettivo dell’appalto nel caso in cui l’aggiudicatario indichi, nella propria offerta economica, un valore relativo ai costi di manodopera inferiore rispetto a quello predeterminato dalla stazione appaltante nei propri atti di gara. Ai fini della determinazione del corrispettivo dell’appalto (importo contrattuale), si chiede se lo stesso sia costituito dall’importo offerto dall’operatore economico aggiudicatario della commessa pubblica (a seguito dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara) dai costi aggiuntivi di sicurezza stimati dalla stazione appaltante e dall’importo dei costi di manodopera stimati dalla stazione appaltante ovvero questi ultimi – nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta economica un valore inferiore rispetto a quello predeterminato dalla stazione appaltante – siano da uniformare a detto valore indicato dall’aggiudicatario. Si osserva che, nel caso in cui il corrispettivo dei costi di manodopera sia da intendersi quello indicato dall’operatore economico in sede di gara, potrebbe verificarsi che l’offerta più conveniente non risulti essere quella corrispondente al maggior ribasso percentuale offerto.

Buongiorno,
si chiede se in un bando che deve partire nei prossimi giorni, il costo della manodopera per lavori finanziati da fondi del PNRR sia o meno da scorporare e non assoggettare a ribasso
si ringrazia e si segnala l'estrema urgenza
grazie

Ai sensi dell'art. 42 c.14 del D.lgs 36/2023 i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, ma allo stesso tempo al successivo periodo afferma che resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si chiede, pertanto come si evince dall'interpretazione letterale del sopracitato comma, se sia corretto epurare l'importo a base di gara soggetto del costo della manodopera stimato dal progettista, come per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Nell'affermativa si chiede dunque come interpretare il periodo successivo del comma stesso "resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".

Costo manodopera: appalto lavori
QUESITO del 10/08/2023

In un bando lavori sotto soglia a misura il ribasso offerto è riferito all'elenco pressi e nell'elenco prezzi vi è anche il costo manodopera.
E' corretto ipostare il bando specificando ad es:
Importo complessivo lavori= €100 di cui:
€60 importo lavori
€30 per costo manodopera non sogetto a ribasso
€10 per oneri di sicurezza non soggeti a ribasso
Importo negoziabile (e quindi sul quale applicare il ribasso offerto) €90 (€60+€30)
Operativamente applichero il ribasso anche sul costo manodopera riportanto nell'elenco prezzi
Corretto?

Visto il comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023 secondo cui: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13", si chiede se la previsione è limitata alle procedure di gara in senso stretto (aperte, ristrette e negoziate) e quindi siano esclusi gli affidamenti diretti di cui all'art 50 comma 1 lett a) e b) del codice dei contratti. Per cui l'offerente è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera ai sensi dell'art 108 comma 9 (l'esclusione riguarda solo forniture senza posa in opera e servizi intellettuali), ma senza una preventiva stima da parte della Stazione Appaltante all'interno della richiesta di offerta per affidamento diretto.